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Per un cambio di destinazione d'uso il primo passo che dobbiamo fare è quello di capire che tipo di “cambio d’uso” stiamo affrontando, secondo l’art. 23-ter del dpr 380/2001 (testo unico edilizia) il cambio di destinazione d’uso tramite SCIA è sempre consentito a condizione che si rimanga nella stessa categoria funzionale, cioè che non sia un mutamento rilevante…fin qui tutto chiaro ma, quali sono le categorie funzionali? La normativa ne definisce 5:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
È importante precisare che, nel caso che l'unità fosse interessata da diverse destinazioni d’uso, si assegna quella prevalente in termini di superficie utile. In pratica, se un immobile è residenziale al 51% e commerciale al 49 %, allora trattasi di immobile residenziale.
Per un cambio di destinazione d’uso considerato “mutamento rilevante” non basta la semplice SCIA, occorre presentare un permesso di costruire.