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@gianfrancoamodio32934 жыл бұрын
complimenti chiaro e piacevole nell'esposizione, prosegua cosi! grazie
@ing.davidebarsanti96829 жыл бұрын
Salve, vorrei chiedere una delucidazione in merito alle sopraelevazioni: 1)Nel caso di ampliamenti volumetrici collegati a impianto tecnico esistente, per la tab.4 All.1 DM15 bisogna rispettare i 4 requisiti elencati solo per la parte ampliata; per quanto riguarda la parte esistente è giusto verificare solo H't per tutte le esposizioni? 2) se la sopraelevazione va di fatto a raddoppiare il volume iniziale (la superficie del piano aggiunto è praticamente la stessa di quello esistente) l'edificio è sottoposto a ristrutturazione importante, devo quindi applicare quanto prescritto nell' All.3 DLGS 28/2011 ovvero 50% dei consumi di ACS + 35% (ACS+risc.+raffr.) tramite energia prodotta da fonti rinnovabili? avevo pensato di mettere un solare termico per ACS con boiler di accumulo. Grazie e complimenti per i video
@EdilantItStudiodiProgettazione9 жыл бұрын
+Davide Barsanti Buongiorno Davide e grazie davvero dei complimenti. Non mi è ancora capitata, per fortuna, una sopraelevazione con la nuova norma, perchè sono gatte da pelare...ma provo a rispondere alle tue domande leggendo semplicemente la norma: A) Nel caso di ampliamenti volumetrici collegati a impianto tecnico esistente, per la tab.4 All.1 DM15 bisogna rispettare i 4 requisiti elencati solo per la parte ampliata. Il vecchio edificio, per l'aspetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, è come se non esistesse e quindi non devi verificare proprio nulla (ovviamente se non ci fai nessun intervento...);La filosofia della norma è "dove intervieni cura la parte energetica", ma se non intervieni mica puo' pretendere.... B) Questa è più articolata....allora se prendiamo il Decreto 28/2011 all'allegato 3 ci dice che devono essere rispettati alcuni obblighi (tra cui quelli da te citati) per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Andiamo a vedere sulla norma le definizioni di queste due categorie e guardiamo se l'ampliamento può ricadere in almeno uno di questi due ambiti. Definizione di «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie: i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria; A meno che l'edificio finale sia maggiore di 1000mq (interpretazione a favore di sicurezza), non siamo certo in demolizione e ricostruzione, quindi non ricadiamo in questo caso. Andiamo a vedere la definizione di edificio di nuova costruzione: Edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; Secondo me per essere più chiaro dovevano completare la frase con "come se fosse antani, con lo scappellamento a destra"... A sto punto rimane il dubbio "interpretativo" se assimilarlo tra le nuove costruzioni o no. Se vuoi dormire tranquillo (io sono di questa categoria) e il cliente è intelligente e capisce quanto sia furbo, a prescindere dal vincolo, installarli per risparmiare nel tempo falle mettere. Le percentuali da te descritte sono corrette oltre a mettere il fotovoltaico della potenza pari ad almeno la superficie dell'ampliamento, ma fagli mettere almeno un 3-6 kWp considerando che con l'ampliamento avrà una casa finale almeno di 160-200 mq e che gli metterai un impianto a espansione diretta per rispettare i vincoli termici. Buon lavoro!
@francescosanna70362 жыл бұрын
Buonasera Alessandro, complimenti per i video!riesci a dare chiarezza all'oscurissimo tunnel normativo. Ho un dubbio riguardanti le verifiche di legge (ex legge 10). Ho un condominio di 6 piani, in cui il primo piano è a uso commerciale e i restanti ad uso residenziale. dovro produrre due relazioni ex legge 10?una per la parte commerciale e una per la parte residenziale? Grazie mille
@giuseppe3296 жыл бұрын
Buongiorno Ingegnere, mi potrebbe dare un suo parere, devo presentare una scia per cambio d'uso da commerciale a residenziale e fusione con abitazione adiacente. Nella ristrutturazione si cambieranno tutti gli infissi, che però hanno una sup < al 25% della sup. disperdente, e si rifarà completamente l'impianto idrico e termico con sostituzione dell'attuale caldaia con una a condensazione. In questo caso si deve fare la relazione ex legge 10? Eventualmente il tipo di intervento ricade in riqualificazione energetica? grazie
@EdilantItStudiodiProgettazione6 жыл бұрын
esatto e esatto
@EdilantItStudiodiProgettazione8 жыл бұрын
04-08-2016 IMPORTANTE! Sono stati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo economico i "NUOVI" CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA [Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” e Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto Linee guida APE”] per vedere tutte le informazioni cliccate sul link sottostante: www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/faq_efficienza_energetica_edifici_seconda_serie_1agosto_2016.pdf Ricordatevi sempre, in ogni caso, che una circolare del Ministero non ha lo stesso valore di un Decreto ministeriale reso Legge dal Parlamento, quindi mettete su due piani diversi i documenti!
@EdilantItStudiodiProgettazione9 жыл бұрын
Aggiornamento del 04/09/2015 - REGIONE EMILIA ROMAGNA La Regione Emilia Romagna ha pubblicato la DGR 967 del 20 luglio 2015 inerente ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Tale delibera è in accordo con i decreti ministeriali di cui al presente video (DM 26/06/2015) per i temi dei requisiti minimi, degli ambiti di applicazione e delle relazioni tecniche. Quì sotto il link dal sito per scaricarla: www.anit.it/wp-content/uploads/2015/08/DGR-967-2015-attuazione-DM-requisiti-minimi.pdf
@ing.robertogarau33384 жыл бұрын
Ingegnè sei un grande..quando vieni in Sardegna ti invito un pranzo. Bravo e molto simpatico.
@EdilantItStudiodiProgettazione4 жыл бұрын
Occhio a promettere, mia moglie è sarda (vicino Sassari) e veniamo tutte le estati...
@ing.robertogarau33384 жыл бұрын
@@EdilantItStudiodiProgettazione Benissimo, io sono di Perfugas vicinissimo anche io a Sassari. Per noi Sardi ogni promessa è un obbligo oltre che un piacere naturalmente. Allora vi aspetto!!
@gabrielelorenzato71855 жыл бұрын
Buongiorno Alessandro; devo redigere una legge 10 per un'abitazione soggetta ad ampliamento >20% (praticamente la casa aumenta la superficie in pianta di circa il doppio - da 70 a 120m2). Per questo caso posso considerare la parte "nuova" come nuova costruzione e limitare quindi tutte le verifiche a quest'ultima porzione senza considerare la parte esistente? (leggendo il DM.26.6.15 mi sembra di capire questo) Per quanto riguarda la parte impiantistica, verranno aggiunti pannelli fotovoltaici p.d.c ecc. per raggiungere la quota parte di energia da fer e verrà esteso l'impianto a radiatori esistente nella nuova porzione di abitazione. In questo caso dove avviene l'ampliamento dell'imp termico esistente, come mi devo comportare in merito? Grazie in anticipo per delle delucidazioni
@MarcoRofei6 жыл бұрын
Buongiorno Alessandro, volevo porti la seguente domanda. Secondo te le pareti che separano un ambiente climatizzato da un cavedio ispezionabile, anche di piccole dimensioni (1x0.5 m) vengono considerate pareti verso locale non riscaldato ai fini del calcolo della trasmittanza da DM 26/06/2015? Eventuali porte di accesso da locale climatizzato verso locale non climatizzato, hanno requisiti particolari di trasmittanza?
@EdilantItStudiodiProgettazione6 жыл бұрын
A essere rigorosi si. La porta segue le regole degli infissi. Solitamente io lo considero riscaldato.
@EdilantItStudiodiProgettazione9 жыл бұрын
17-11-2015 IMPORTANTE! Sono stati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo economico i CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA [Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” e Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto Linee guida APE”] per vedere tutte le informazioni cliccate sul link sottostante: www.anit.it/wp-content/uploads/2015/10/FAQ_MISE-DM26-6_21_10_2015.pdf
@francescopasserini79149 жыл бұрын
Per quanto riguarda il coefficiente di riflessione solare delle coperture, ci sono produttori che riportano in scheda tecnica la certificazione ASTM E903-96. Cercando in google se ne trovano. Saluti e grazie per il video
@EdilantItStudiodiProgettazione9 жыл бұрын
+Francesco Passerini Grazie Francesco dell'informazione, effettivamente al momento del video non avevo ancora approfondito tali aspetti se non leggendo la ricerca di ENEA che trovi nei link alle informazioni del video. Oggi ho trovato varie ditte di indiscussa professionalità mondiale su cui mi sto documentando, ma per un discorso di trasparenza cerco sempre di non dare riferimenti ad aziende sia nei video che nei commenti. Grazie mille e buon lavoro.
@EdilantItStudiodiProgettazione9 жыл бұрын
Nel link qui sotto l'ultimo articolo scritto per la rivista INGENIO sul tema delle nuove richieste in merito ai requisiti minimi energetici per gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici (nuova Legge 10). Lo ritroverete sul prossimo dossier sull’EFFICIENZA ENERGETICA E DOMOTICA in uscita a fine mese e poi ripreso nel magazine di dicembre. Link all'articolo: www.ingenio-web.it/Articolo/3452/Prestazioni_energetiche_degli_edifici:_approfondimento_sull_ultimo_decreto_.html
@EdilantItStudiodiProgettazione9 жыл бұрын
Aggiornamento del 04/09/2015 - REGIONE LOMBARDIA Col Decreto n. 6480 del 30/7/2015, attuativo della Delibera della Giunta Regionale n. 3868 del 17/07/2015, la Regione Lombardia adegua di fatto la propria normativa ai contenuti del DM 26 giugno 2015, attuativi della Legge 90/2013 sull’efficienza energetica degli edifici. Ci sono alcune differenze sostanziali tra la normativa nazionale e questa regionale. In sostanza il Decreto n. 6480 è di fatto il nuovo testo unico in materia energetica per la Regione Lombardia e vi invito a leggerlo attentamente per chi opera in tale ambito geografico. Quì sotto trovate i seguenti link: . Delibera della Giunta Regionale n. 3868 del 17/07/2015 : www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/deliberazione-17-luglio-2015-n.-3868-1.pdf - Decreto attuativo n. 6480 del 30/7/2015 e i relativi allegati : www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-A.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-B.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-C.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-D.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-E.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-F.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-G.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-H.pdf
@lorenzoquercioli56929 жыл бұрын
Bel video complimenti (premetto che non ho ancora letto i decreti!). Ma quando parli di sostituzione del generatore di calore parli anche di mera sostituzione?
@EdilantItStudiodiProgettazione9 жыл бұрын
ciao Lorenzo, grazie dei complimenti! In merito alla tua domanda ritengo che se la caldaia da sostituire e di potenza inferiore ai 50 kW, non si cambia combustibile e nemmeno tipologia di caldaia, la potenza della nuova caldaia è entro il 10% di differenza rispetto a quella precedente e va a servire la stessa distribuzione ed emissione precedente allora NON SERVE LA LEGGE 10. Altrimenti SI. 😊
@EdilantItStudiodiProgettazione9 жыл бұрын
La mera sostituzione è un sottoinsieme delle sostituzioni dei generatori. La regola da applicare è quella che ho scritto sopra.
@EdilantItStudiodiProgettazione9 жыл бұрын
Vedi l'ultima news del ministero che ho inserito nelle annotazioni e nei commenti al video.
@nicolangelovitrano53067 жыл бұрын
Complimenti!
@sibilladelfica31543 жыл бұрын
Buongiorno, sto iniziando a studiare le normative e, provando a cercare (ma in verità non ci speravo davvero), le norme uni/ts 11300 1,2,3,4 mi sono accorto che diversi siti le hanno pubblicate interamente. E' possibile davvero? Non dovrebbero essere solo a pagamento? Io sarei felicissimo di non pagare 600 euro, unico dubbio è che non sia il materiale che sto cercando e che a me serve: vi risulta che siano documenti di 726 pagine (la 113001) e di qualche centinaio quelle a seguire? Grazie in anticipo