Il ritorno di Cavagna 🌑 Grazie mille per tutto! Sono totalmente d'accordo con lei su tutto il ragionamento in merito all'assenza dei pedagogisti e degli educatori sp in politica, nei diritti umani, nelle sovversioni e nelle battaglie per i diritti civili (ma anche degli altri animali). Tuttavia, sto notando che sempre piu colleghi e colleghe sono interessate al cambiamento, alle lotte, alle intelligenze artificiali,a quello che succede nel mondo. Ci sono tanti colleghi che studiano, si interrogano, e non si limitano al doposcuola e ai dsa. La maggior parte degli educatori e dei pedagogisti è ignorante (lo si nota già dal modo in cui intendono lo studio. Tanti, però, sono intellettuali portatori di cambiamento negli ecosistemi.
@pierpaolocavagna7 ай бұрын
Buongiorno Gixo. Spero che con lo scossone del nascente Ordine si sveglino coscienze sopite.
@GixoMc4 ай бұрын
Nei gruppi di alcune associazioni di categoria, mi fanno presente che tutti i laureati magistrali possono lavorare come educatori, inglobando anche il titolo. Questa cosa sta mettendo in difficolta tante persone, in merito all'iscrizione all'albo. Cito un commento: carissimo, provo a dissipare un po' di confusione, perché le normative sono ben più complesse. E mi scuso in anticipo per la lungaggine. la legge 55/2024, nei suoi dodici articoli, INTRODUCE un principio normativo, ovvero quello che le professioni di educatore sociopedagogico e del pedagogista divengono professioni ordinistiche e, quindi, per poterle esercitare è necessaria l'iscrizione al relativo albo professionale. In questo caso il così detto "maxi albo" degli educatori professionali sociopedagogici e dei pedagogisti. (Che, per il momento, è in sola attuazione, quindi non esistono ancora gli organi istituzionali, quali le CdA e le figure direttive; così come non esiste ancora un codice etico). Dato che il nostro sistema giuridico, per mandato costituzionale, è propositivo, e non abrogativo, la legge 55/2024 INTEGRA quanto disposto dalla normativa precedente. Integrare vuol dire che se non espressamente usato il termine "abroga", tutto il resto della normativa precedente resta valida. Quindi: • D.M. 520/1998: l'educatore professionale sociosanitario può svolgere le mansioni sociali dell'EP sociopedagogico come previsto dagli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto stesso ma anche dalla legge di bilancio 205/2017 (art. 1 commi 595 e segg. c.d. commi Iori); • art. 1 comma 517 legge 145/2018 (che chiamerei commi post '99) sancisce che l'EP sociopedagogico può lavorare nel sociosanitario, e il DMS agosto 2020, comma 33 bis, ne stabilisce le modalità; • legge 3/2018, stabilisce la natura ordinistica dell'EP sociosanitario, imponendo a chiunque abbia quel titolo -snt2- o titolo equipollente di iscriversi al TSRM, qualunque sia il ruolo che svolge; • D. LGS 65/2017 (citato nella 55/2024): stabilisce i titoli idonei per operare nelle scuole dell'infanzia fascia 0-6; • vari decreti regionali (citati dalla 55/2024) estendono la validità di alcuni titoli ai principi della legge 65/2017; • legge 55/2017, il cui articolo 11 stabilisce i titoli che verranno ammessi in prima applicazione del decreto istitutivo della legge; • la legge 300/1970 (c.d. statuto dei lavoratori) sancisce che se si assume un laureato qualificato per un livello superiore egli ha diritto a svolgere tutte le funzioni svolte dal livello inferiore, purché la formazione del primo sia di livello superiore a quella del sottoposto. Ergo, se un geometra non può svolgere tutte le funzioni di un ingegnere, al contrario l'ingegnere può svolgere ogni funzione del geometra e può, quindi, competere per l'assunzione nel medesimo posto di lavoro. E lo stesso dicasi, per analogia giuridica, di educatore professionale e pedagogista (posizione apicale peraltro prevista dalla legge 205/2017, nonché confermata da una sentenza del Consiglio di Stato, postata dalla collega Erika Annoni, tra l'altro, qualche giorno fa). E, comunque, senza andare lontano basta guardare l'ordine degli Psicologi: chi si trova al primo livello dell'ordine non può svolgere le mansioni dei livelli superiori e, contrariamente, chi è ad un livello superiore può svolgere le mansioni di quelli inferiori. Da quanto detto sopra, l'ANALISI giuridica indica che: 1) i pedagogisti possono svolgere la professione di educatore essendo iscritti al loro naturale ordine di appartenenza; 2) fino al 6 agosto 2024 alcuni titoli saranno ammessi in via applicativa (e alcuni verranno decisi sulla base delle leggi regionali), poi saranno ammessi solo i titoli idonei per svolgere la funzione di educatore sociopedagogico e del pedagogista. 3) Chi si iscrive prima del 6 agosto (e ha titolo idoneo? Questo sarebbe da approfondire?) può partecipare alla istituzione delle commissioni d'albo, candidandosi per i ruoli istituzionalmente previsti; 4) non esistendo ancora uno straccio di commissione d'albo ed uno straccio di codice etico, al momento stiamo parlando solo di aria fritta, dato che non sappiamo nulla di quali saranno i regolamenti interni e, eventualmente, gli esiti di eventuali azioni ricorsive.
@pierpaolocavagna4 ай бұрын
La ratio "titolo superiore ingloba titolo inferiore" può essere valida a livello teorico, ma a livello legale tutto ciò che è lecito deve essere esplicitato ed espresso. In mancanza di un core competence e dei Decreti Attuativi io non mi sento di fare affermazioni basate sul mio "buon senso".