Рет қаралды 15,147
Le obbligazioni di regola si estinguono con l’adempimento, cioè mediante l’esatta esecuzione della prestazione con modalità, tempi e luoghi previsti dal titolo o, in
mancanza di accordi specifici, secondo la legge. L’adempimento può avvenire anche a opera di un terzo, a meno che non vi sia un interesse specifico del debitore a che venga effettuata personalmente dal debitore. L’adempimento a un terzo indicato dal creditore o a un creditore apparente inequivocabilmente individuabile come tale libera il debitore, mentre per l’adempimento a un incapace al debitore è richiesta la prova che l’adempimento sia andato a buon fine.