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Roma Capitale (art. 114 Cost. e L. Cost. n. 3 del 2001): Roma è la Capitale della Repubblica e la legge ne definisce l’ordinamento
Federalismo fiscale (L. n. 42 del 2009): il territorio di Roma Capitale coincide con quello del Comune di Roma
Autonomie: Roma Capitale ha poteri statutario, amministrativo e finanziario, nei limiti della Costituzione
Funzioni amministrative (D. Lgs. n. 61 del 2012 e D. Lgs. n. 51 del 2013)
Valorizzazione di beni storici, artistici, ambientali, fluviali previo accordo con il Ministero della Cultura
Sviluppo dei settori produttivi e del turismo
Sviluppo urbano e territoriale
Controllo dell’edilizia pubblica e privata
Servizi urbani e di trasporto
Protezione civile con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio
Ulteriori funzioni conferite da Stato o Regione Lazio (art. 118 c. 2 Cost.)
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Requisiti dello Statuto di Roma Capitale (L. n. 56 del 2014)
Deve regolare i rapporti tra la Città metropolitana di Roma, il Comune di Roma e gli altri Comuni interessati
Deve ottimizzare le funzioni di Roma quale sede degli organi costituzionali e delle sedi diplomatiche estere
Approvazione: è avvenuta con la Deliberazione n. 8 del 2013
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Riferimenti: D. Lgs. n. 156 del 2010
Organi di Roma Capitale
Assemblea Capitolina: organo di indirizzo e controllo politico ed amministrativo
Composizione: Sindaco e 48 Consiglieri
Presidente: viene eletto tra i Consiglieri nella prima seduta
Sindaco: responsabile dell’amministrazione di Roma Capitale
Funzioni: sono quelle attribuite dallo statuto, dai regolamenti e dal Governo
Giunta Capitolina: organo che collabora con il Sindaco per il governo di Roma Capitale
Funzioni: tutte quelle residuali non assegnate all’Assemblea Capitolina o al Sindaco
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Unioni di comuni (art. 32 D. Lgs. n. 267 del 2000): forma associativa tra più comuni (almeno due) per l’esercizio associato di funzioni, con lo scopo di migliorare le capacità strutturali e l’economia dei comuni e risparmiando risorse
Unione di comuni montani: si ha quando l’unione di comuni è formata in prevalenza da comuni montani, e vi si applicano le norme di tutela della montagna
Unioni di comuni con meno di 5000 abitanti: si applicano le disposizioni per i piccoli comuni
Regioni a statuto speciale del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta: si applicano le disposizioni per le unioni di comuni
Riferimenti
L. n. 142 del 1990 (abrogata)
L. n. 265 del 1999
L. n. 56 del 2014 (legge Delrio)
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Principi per le unioni di comuni
Un comune può far parte di una sola unione di comuni
Le unioni di comuni hanno il potere di stipulare convenzioni con altre unioni o altri comuni
Ordinamento delle unioni di comuni: per quanto compatibile, si applicano quelli previsti per i comuni per la disciplina di amministratori, ordinamento finanziario e contabile, personale ed organizzazione
Statuto dell’unione di comuni: deve essere approvato dal Consiglio dei singoli comuni