Scusi prof ma la questione affrontata dal TAR Piemonte (MIN 4:00) attiene (ed era facilmente risolvibile ricorrendo a) all'art. 107, comma 5 tuel? Laddove dice: " ... competono ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3 ..." non vuole forse dire proprio questo? Che cioè i provvedimenti di gestione (quale quello che ci occupa) competono sì ai dirigenti, ma nei casi in cui la legge (in questo caso la l. 447/1995) attribuisca specifici poteri al Sindaco, allora la competenza è di quest'ultimo? Come sempre grazie in anticipo 🙂
@simonechiarelli2 жыл бұрын
Ci sono DUE ORIENTAMENTI 1) chi ritiene che l'attribuzione al SINDACO vada intesa come attribuzione al Comune e se la competenza è tecnica è dei dirigenti (nonostante il formale riferimento al Sindaco). 2) e chi ritiene che l'attribuzione al Sindaco sia comunque lex specialis. NON HO DUBBI sulla prima tesi L'art. 107 TUEL ci fornisce due disposizioni 4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54. Sicuramente per le norme precedenti il TUEL vale il comma 5. Per le future può dubitarsi ...
@cristinaflammini49832 жыл бұрын
@@simonechiarelli grazie, non avevo mai riflettuto su questo possibile conflitto di competenza: se si accoglie la prima tesi l'ordinanza del sindaco sarà viziata da incompetenza relativa, se si accoglie la seconda lo sarà l'ordinanza del dirigente ... insomma come fai sbagli 🙄