Dott.ssa potrebbe per favore chiarirmi il problema della retroattività/irretroattività delle misure di sicurezza personale?
@avvocatomariasabinalembo Жыл бұрын
Le misure di sicurezza, aventi natura diversa rispetto alle pene principali, seguono il principio del tempus regit actum, sicché deve escludersi che in tema di applicazione delle misure di sicurezza operi il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 2, e le misure predette sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità, durata. Il comma 3 dell'art. 25 Costituzione non estende infatti alle misure di sicurezza il principio di irretroattività, stabilito dal comma precedente per le pene. Per contro, va precisato che non potrà mai applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato, mentre è possibile la suddetta applicazione per un fatto di reato per cui originariamente non era prevista alcuna misura