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#docfa #edilizia #catasto
Come inviare DOCFA tramite sister? come inviarlo in esenzione? con l'esempio di oggi spero di rispondere alle vostre domande, il primo tutorial è l'invio di un documento soggetto a tributi, il secondo che parte al min. 2:55 è in esenzione.
Spero di essere stato utile
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ESENZIONE DAI TRIBUTI
Art. 91 Reg. RD 8/12/1938 n. 2153 - Conservazione catasto terreni. Esenz. Diritti su copie, certificati, estratti e consultazioni:
Agli uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e l'oggetto. Gli Uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette nel rilasciarli, devono sempre fare cenno sul documento che la richiesta viene fatta nell'interesse dello Stato.
Qualora per corrispondere a tali richieste, venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli uffici tecnici erariali o agli uffici distrettuali a fornire un'utile collaborazione, o ad assentire che si provveda a loro spese per l'occorrente opera sussidiaria.
Art. unico L. 15/5/1954 n. 228 - Regioni, Province, Comuni ed Enti di Beneficenza: Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.
Art. 1 L. 21/11/1967 n. 1149 - Esonero dell'imposta di bollo sui documenti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità.
Per fruire delle citate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.
Presentazione Planimetrie in Esenzione - Nei casi in cui la planimetria era stata depositata agli atti, e non più reperibile perché smarrita dall'ufficio. In pratiche in cui non deve essere indicata nessuna esenzione codificata, perché non rientrano nelle su indicate fattispecie, ma per le quali comunque il documento non è soggetto a tributi, perché trattasi di variazione di BNC o variazioni toponomastiche ecc. il tecnico apporrà uno “0” (zero), nell'apposito campo, come numero di planimetrie o unità immobiliari.
Art 73 L. 14/05/1981 n. 219 - Art. 73 - Esenzione da imposte e tasse: Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all’attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonche dagli emolumenti ipotecari di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 648. E fatta salva l’imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
Art. 28 L. 5/10/1962 n. 1431 Art. 28 - Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dello agosto 1962:
Gli atti e i contratti relativi all’attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonché dai diritti catastali.
Art. 10 L. 22/07/1966 n. 607 - Enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue - In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge, tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie. I diritti e gli onorari dei procuratori legali, degli avvocati e dei consulenti sono ridotti alla metà.
Art. 26 L. 26/05/1965 n. 590 - Sviluppo proprietà coltivatrice - Il beneficio della concessione dei mutui e dei prestiti di cui al titolo I esclude, per gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza creditizia o contributiva prevista dalle vigenti disposizioni in materia. Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina stabilito dal quarto comma dell'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è ridotto all'1 per cento, per gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate sino al 30 giugno 1983. (7/b) Vedi l'art. 6, L. 14 agosto 1971, n. 817, riportata al n. C/VII.