Ciao Anna sei bravissima a spiegare in modo semplice e chiaro temi che pochi conoscono, siccome in rete si trovano nozioni poco chiare per quanto riguarda l' anzianità di un secondo fondo pensione senza trasferimento del montante potresti dirci cosa dice il regolamento. Grazie mille
@CiaoElsa8 ай бұрын
Ciao! Domanda sempre interessante e attuale :) La normativa (sempre d. lgs. 252/2005) è secondo noi molto chiara, parlando del calcolo della ritenuta a titolo di imposta che si riduce per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di "partecipazione a forme pensionistiche complementari" (art. 11, commi 4bis, 6 e 7, quando si parla della tassazione in caso di RITA, di rendita o di capitale; art. 14 comma 4, su riscatti anticipati per trasferimento, morte/invalidità permanente e disoccupazione prolungata). La COVIP, interpellata circa la questione, ha inoltre fatto presente (relazione annuale del 2012, pag. 101) "che l’anzianità necessaria ai fini della maturazione degli otto anni previsti per accogliere alcune richieste di anticipazione non può essere limitata al periodo maturato presso il fondo al quale è stata presentata la richiesta di anticipazione, ma deve essere calcolata considerando la complessiva permanenza in forme pensionistiche complementari." Ciononostante, ti confermiamo che ci sono posizioni anche diverse: l'Agenzia delle Entrate ad esempio è di avviso opposto e lo ha confermato in una recentissima risposta ad un interpello dove sembrerebbe dire che valga la data di adesione al fondo a cui si richiede la RITA e non a un fondo precedente (e che per far valere la precedente sarebbe necessario per forza il trasferimento); è vero tuttavia che si tratta di una casistica specifica, dove l'aderente voleva sfruttare la tassazione agevolata introdotta dalla normativa del 2007 facendo valere la data di adesione a una forma pensionistica complementare pre- esistente alla normativa (1993). Quindi, di base (e anche per nostra esperienza diretta di liquidazioni quando lavoravamo nel mondo assicurativo), vale sempre il primo fondo pensione: la ratio della posizione dell'Agenzia delle Entrate probabilmente è che non si può utilizzare questa regola per "speculare" (v. il caso specifico su cui si esprime).
@dariobrocca8 ай бұрын
Ciao Anna, anche se il tema non è legato a questo ultimo video, vorrei chiedere un approfondimento sui meccanismi delle linee garantite. In particolare quando scatta veramente la garanzia del capitale perché mi pare di notare comunque oscillazioni negative del valore della quota. Grazie!
@CiaoElsa8 ай бұрын
Ciao! Ci sono 2 casi: 1. fondi pensione assicurativi (pip) con linea di investimento 100% in gestione separata: in questo caso il rendimento della linea non è influenzato direttamente dal mercato e di fatto, a parte i costi (che tipicamente non sono leggerissimi :P), il capitale è effettivamente garantito in qualunque momento (anche se chiedi anticipazioni) proprio per il meccanismo di funzionamento della gestione separata, che "stacca" un interesse annualmente. 2. fondi pensione che, nelle condizioni, prevedono la garanzia, a scadenza (quindi attenzione, non nel corso della vita del fondo pensione, ad es. per anticipazioni) o in casi come invalidità permanente / morte, che, se in quel momento la linea è negativa, ti verrà restituito almeno il versato. Speriamo di essere stati chiari!!
@antoniocapone91708 ай бұрын
Ciao Anna, avevo una curiosità sul TFR é vero che esso quando viene liquidato dal datore di lavoro viene tassato con ritenuta di acconto del 20% lasciando l'altra parte di tassazione all'agenzia delle entrate (aliquota media degli ultimi 5 anni) generando nel lavoratore un danno poiché quest'ultimo magari ha già ha speso gran parte del TFR.
@CiaoElsa8 ай бұрын
Ciao! Quando viene tassato dal datore viene applicata l'imposta provvisoria che si desume da un calcolo sul "reddito di riferimento" (che in pratica considera il reddito medio di tutto il periodo di lavoro e non solo degli ultimi 5 anni); poi ti confermiamo che ci sarà un ricalcolo negli anni successivi da parte dell'Agenzia delle Entrate......
@alessandromoscariello9938 ай бұрын
Se avevi aperto un fondo pensione prima del 2007, se ho ben capito, la parte versata ante 2007 sarà soggetta a tassazione ordinaria, quella post 2007 ad aliquota agevolata dal 15 al 9. Ma l'anzianità per beneficiare dell'aliquota al 9 decorre da prima del 2007 o matura da quest'anno in poi?
@angelocassara80578 ай бұрын
Gli anni antecedenti il 2007, vengono computati fino ad un massimo di 15 anni.
@alessandromoscariello9938 ай бұрын
@@angelocassara8057 Dal video credo di avere capito che questo vale solo in caso di R.I.T.A.
@angelocassara80578 ай бұрын
@@alessandromoscariello993 sì effettivamente hai ragione. Attendiamo la risposta ufficiale
@CiaoElsa8 ай бұрын
Ciao, per la RITA max 15 anni, per il calcolo della data di prima adesione nessun limite, vale la prima data anche se pre 2007! :)
@leonardochiari17228 ай бұрын
e chi ha aperto un fondo pensione dopo, vale la stessa cosa? Soprattutto per il TFR pregresso, visto dalle notizie che si sentono sull'INPS, come un lavoratore può chiedere il pregresso?
@CiaoElsa8 ай бұрын
Ciao! La scelta per il tfr pregresso dipende sempre dalle dimensioni dell'azienda (più o meno di 50 dipendenti a una certa data, e solo nel settore privato) e dall'accordo favorevole del datore di lavoro ;)
@leonardochiari17228 ай бұрын
@@CiaoElsa ho capito. Sono preoccupato per il TFR nel fondo tesoreria, non vorrei che lo usano per altro.