Bravo professore, molto chiaro ed esaustivo per me che sto studiando diritto con università telematica, quindi chiariamoci un' università a livello nozionistico, Bravo bravo.
@protocollo28 ай бұрын
volevo aggiungere, perchè non continua così? Grazie
@letiziacottone46498 жыл бұрын
buonasera..cercavo il video seguente ovvero "rescissione e recesso" ma non li trovo, sbaglio?
@giuseppebaroli93178 жыл бұрын
in effetti debbo ancora farlo...
@letiziacottone46498 жыл бұрын
giuseppe baroli ahah va bene non si preoccupi, mi sta aiutando ugualmente moltissimo, grazie
@giuseppebaroli93178 жыл бұрын
ma provvedo presto. Se ha bisogno di chiarimenti o suggerimenti, in completa amicizia, usi la mia mail personale: giuseppebaroli@libero.it
@Vita-xl1ow3 жыл бұрын
Molto chiaro ma Si sente malino quando si mette le cuffie e quel microfono...
@giovannispena39593 жыл бұрын
Buonasera Professore, qualora la diffida ad adempiere dovesse risultare infruttuosa, comportando la risoluzione di diritto del contratto, la parte adempiente dovrà comunque rivolgersi al giudice per domandare la ripetizione di quanto prestato?
@giuseppebaroli93173 жыл бұрын
La domanda di ripetizione in Italia, diversamente da altri sistemi, è ritenuta del tutto autonoma da quella relativa al vizio del contratto. Ad esempio, può divenire improponibile, per difetto di interesse ad agire, anche la domanda di accertamento della nullità (pur definita imprescrittibile) se è prescritta la domanda restitutoria (indebito oggettivo) che la giustifica,