Sei la n. 1 ! Basta leggere la descrizione del video ed improvvisamente è tutto più chiaro.
@dariopalmieri7572 Жыл бұрын
2:24 Scriminante=Cause di giustificazione=Cause di esclusione dell'Antigiuridicità 6:55 Scusanti=Cause di esclusione della Colpevolezza
@dirittoalpuntopodcast3 жыл бұрын
Grazie per l’invito Silvia 😎
@Marco-fp9hq3 жыл бұрын
Un'osservazione da appassionato della materia: se si assume una struttura tripartita del reato, considerando però la colpevolezza come solo normativa e l'elemento soggettivo come parte del fatto tipico, gli art 45 a 48 cp rappresentano cause che escludono il fatto tipico, ad esempio nel 47 cp il soggetto si rappresenta e vuole un fatto diverso da quello descritto in una fattispecie tipica, l'errore sul fatto integra un "non dolo", quindi il dolo fa parte del fatto in questa prospettiva. Tra l'altro chi sposa questa logica tripartita argomenta anche sul dato sistematico del codice, da art 39 a 41 cp fatto tipico oggettivo, 42 e 43 fatto tipico soggettivo, poi 45 a 48 esclusione del fatto tipico, poi cause di giustificazione ecc. Tu che ne pensi :) ?
@dirittoalpuntopodcast3 жыл бұрын
Caro @@Marco-fp9hq, in materia si sono avvicendate numerosissime teorie. Pensa ad esempio a chi addirittura appoggia la teoria bipartita, che potrebbe far saltare il castello di carte da me delineato nel video. Il bello del diritto, nonché il suo punto debole in certe occasioni, è che ci lascia interpretare. Le informazioni da me riportate sono ovviamente quelle delineate da dottrina e giurisprudenza maggioritarie, ma trovando il giudice "giusto", probabilmente anche la tua reggerebbe. Grazie di aver visto il video ;)
@francescaaltomare79443 жыл бұрын
Chiarissimi grazie!
@dirittoalpuntopodcast3 жыл бұрын
Grazie a te Francesca!!
@giuseppe56463 жыл бұрын
Bel video. Grazie
@deborah.11882 жыл бұрын
Comunque sarebbe opportuno soffermarsi sulle motivazioni della suddetta triplice differenziazione
@MauroCasillo3 жыл бұрын
Mi scuso per il formalismo bieco( excusatio non petita...) che, credo, connotera' questo mio intervento. Ho un dubbio. Lo espongo. Premessa :ho sempre trovato estrema difficoltà nella classificazione delle ESIMENTI. Svolgimento : -le esimenti sono la categoria generale, il "genus" : le "species" sono le scriminanti( o cause di giustificazione o cause di liceità) che rendono lecito un fatto tipico(e sono legittima difesa, stato di necessità... per farla breve da 50 a 54 cp) ;le scusanti (errore di fatto, forza maggiore, caso fortuito, costringimento fisico)che rendono non colpevole il soggetto autore del fatto tipico ;le cause di non punibilità ( 131 bis, ad es) che rendono non punibile il fatto. Il vero problema, in questo pingue palcoscenico morfologico già complesso, è inserire le scriminanti NON codificate, facendole, eventualmente, rientrare nella ipotesi dottrinale di INESIGIBILITA'. Siamo nell ambito del 384 cp e 54 cp o si tratta di categoria praeterlegale?
@dirittoalpuntopodcast3 жыл бұрын
Buongiorno accy piens, grazie per aver commentato. Ciò che dici è impreciso: il genus è " cause di esclusione della punibilità in senso lato", le 3 species sono: 1) scriminanti 2) scusanti/esimenti 3) cause di non punibilità in senso stretto. Il problema delle scriminanti non codificate è di non poco rilievo, ne convengo con te. Posso dirti che l'ambito è vario e non si limita ai soli articoli da te citati. In particolare, ti riporto l'esempio della cd. scriminante sportiva, che permette di andare esente da pena nel caso in cui si facciano danni nel corso del gioco. Questa particolare scriminante non codificata sembra essere un "mix", che si desume dagli artt. 51+50 c.p. (ovvero esercizio del diritto + consenso dell'avente diritto). Ne abbiamo parlato in un episodio del nostro podcast di cui ti lascio il link per approfondire: open.spotify.com/episode/6B0T3SlVsFvd8BpiHXnLPc?si=5e634e6d9bbb4e44
@MauroCasillo3 жыл бұрын
@@dirittoalpuntopodcast Senza animosita `: c'è autorevole dottrina che preferisce utilizzare il termine ESIMENTE per descrivere le 3 categorie. Reputo che però anche cause di non punibilità in senso lato, sia un ottima definizione.