Ciao mi son fatto dare una mano da mia figlia che studia giurisprudenza al 4 anno per cercare di capire come muoversi. La definizione è la mancanza della titolarità dell’ rapporto giuridico fatto valere in giudizio. Allo stesso modo leggendo le risposte vecchie ho notato che se il carrello viene definito appendice non deve essere soggetto all’ iscrizione sul libretto. Allora ho preso un certificato della Thule Epos per esempio e c’è scritto in inglese “unit of luggage rack” che significa porta pacchi. Perciò non va sul libretto di circolazione ecc. ecc.. non voglio essere considerato un rompipalle , perché anche io sono un ciclista e son direttamente interessato…ma sembra che sia considerato e certificato come portapacchi 👍🏻👋🏻
@maxgiberАй бұрын
Ciao Antonio, grazie per il commento e il contributo. 🙂👍 Purtroppo il Carrello "Appendice" può essere usato "SOLO" se si passa la verifica e collaudo in motorizzazione e lo si riporta sul libretto dell'auto. Non ci sono altri modi per utilizzarlo legalmente, ed è per questo che il suo uso sta lentamente sparendo sostituito dal carrello tradizionale con la sua targa. Come specificato meglio nel video successivo, la problematica nasce quando copri la targa e/o le luci del mezzo, con portabici, portapacchi, portasci o qualsiasi cosa che ne impedisce la visuale, il codice della strada lo vieta espressamente. Visto comunque le voci degli ultimi giorni (25 Ottobre 2024), se mantengono quanto detto, per il periodo limitrofo al natale 2024, correggono (speriamo positivamente come indicato) le norme.
@paologrdo83632 ай бұрын
Non capisco a quale tipo di portabici ci si riferisce nel video. È gia' chiaramente regolamentato come posizionare il carico che sporge dalla sagoma del veicolo. Il problema può sussistere nel caso in cui la targa non sia leggibile e nel caso si usi il gancio traino che ovviamente va omologato a prescindere. Per quanto riguarda i problemi con assicurazioni, é necessario che venga dimostrato il rapporto di causalitá con il sinistro, ovvero non é sufficente dire che non essendo l'installazione legittima il risarcimento non ė dovuto.
@maxgiber2 ай бұрын
Mi riferisco al portabici da Gancio Traino. Sono d'accordissimo con te, il carico, la sagoma, la sporgenza è tutto chiarissimo. Poi ci si blocca perchè, se copri la targa del mezzo, la targa ripetitrice sul portabici non è prevista dalla normativa. E' ad oggi tollerata, ma tollerata non vuol dire regolare. domattina potrebbero non più "tollerarla" e non ci potremmo fare nulla.
@paologrdo83632 ай бұрын
@@maxgiber É previsto come per tutti i carrelli appendice. Non vedo il problema.
@maxgiber2 ай бұрын
@@paologrdo8363 la targa ripetitrice è prevista "solo" per i carrelli appendice e per i rimorchi non dotati di propria targa (quelli immatricolati prima del 20-02-2013). Nel caso tu abbia una circolare o qualcosa che indichi la possibilità di utilizzarla anche su portabici fammela avere che correggo subito.
@paologrdo83632 ай бұрын
@@maxgiber Il portabici non può che essere un carrello appendice come da art.56 n.4 cds "Rimorchi", ovvero un rimorchio che non deve avere più di due ruote ecc. Il portabici ha zero ruote. Soddisfa la definizione.
@maxgiber2 ай бұрын
@@paologrdo8363 Il carrello appendice deve fare la visita in motorizzazione ed essere aggiunto al libretto dell'auto.
@gianlugl3 ай бұрын
In realtà per ora la circolare resta sospesa finche il MIT non la riattiva ( cosa che potrebbe accadere nei prossimi giorni) comunque io ho contattato la stradale per un'altra questione riguardo i portabici, la targa. Risposta della polizia stradale è stata che con la normativa attuale i portabici in italia non possono essere utilizzati. Ne con targa gialla da rimorchio ne staccando la targa della macchina e spostarla nel portabici ne tantomeno comprare una targa su internet. Quindi mi chiedo, va bene segnare sul libretto il modello di portabici ma poi che targa ci monto?
@maxgiber3 ай бұрын
Houston Abbiamo un problema! Nel video successivo a questo: kzbin.info/www/bejne/apvUon2DdrGNbLM ho interpellato la polizia stradale, mi è stato detto chiaramente detto che posso girare con il portabici montato come era possibile fino a Settembre 2023. Il MIT ad oggi (09-09-2024) non ha emanato nessuna circolare, quindi vale ancora la Circolare nr 1602 del 19-01-2024 emanata (dal Mit) a Seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato r.g. 198/2024 e r.g. 196/2024 che ha portato lo stesso Mit a sospende la circolare 25981 del 06-09-2023. Puntualizzo una cosa MOLTO importante. Il provvedimento di sospensione del Consiglio di stato è un atto amministrativo di natura cautelare, e lo stesso deve essere espressamente rimosso da chi lo ha emanato (sempre il Consiglio di Stato). Quindi finchè (mi ripeto) il Consiglio di Stato non si pronuncia, la circolare di settembre 2023 è sospesa, e rimane sospesa anche se ci dovessero essere 50 pronunciamenti del Tar che rigetta ogni richiesta di ricorso. Non mi voglio addentrare nel tuo caso specifico, ma attenzione che la targa ripetitrice OMOLOGATA necessaria sui portabici che la richiedono, DEVE essere richiesta in motorizzazione, compilando un modulo e pagando un bollettino, quelle prese on line non sono OMOLOGATE e quindi non c'è bisogno che vi dica che sono valide solo sotto al piede del tavolo se balla.
@gianlugl3 ай бұрын
Con riferimento alla richiesta pervenuta con mail del 10 giugno 2024, riguardante l’installazione di un portabici, si rappresenta che la materia è stata regolamentata con circolari n. 25981 del 6 settembre 2023 e n. 30187 del 12 ottobre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (organo competente in materia). Tuttavia, le citate circolari sono state oggetto di ricorso al TAR del Lazio a seguito del quale il Consiglio di Stato con le ordinanze n. 00196/2024 e n. 00198/2024 ha disposto la sospensione delle stesse. Pertanto, nelle more delle valutazioni di merito del TAR, le norme previgenti tornano in vigore e, di conseguenza, non possono essere montati portabici che ostacolano la visuale della targa o delle luci posteriori. Si sottolinea inoltre, che la targa ripetitrice non può essere utilizzata nel caso in esame, né la targa del veicolo può essere rimossa e installata sul portabici.
@maxgiber3 ай бұрын
@@gianlugl ho idea che manchi un pezzo. La circolare 14491 del 19-01-2024 del Ministero dice esattamente questo: "Si comunica agli uffici in indirizzo che il Consiglio di Stato, con le ordinanze r.g. 00198/2024 e r.g. 00196/2024, ha accolto l’appello avverso le rispettive ordinanze di primo grado del TAR Lazio di rigetto dell’istanza cautelare di sospensiva delle circolari in oggetto. Ne deriva che gli effetti delle stesse sono sospesi a decorrere dalla data odierna nelle more della valutazione di merito da parte del T.A.R. cui le suddette ordinanze del Consiglio di Stato rimandano. Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice di seconde cure, torna in vigore la disciplina previgente." La disciplina previgente non prevede collaudo in motorizzazione di portabiciclette e portasci, e l'installazione è libera. Ma stiamo parlando di portabici su gancio traino o su portellone per autovetture M1 ?
@gianlugl3 ай бұрын
@@maxgiberio mi riferisco a portabici da gancio traino e ad un vuoto normativo che c'era già prima delle circolari del mit. Non è specificato che targa usare. A logica si usa la targa ripetitrice della motorizzazione ma a livello di CdS la targa ripetitrice è utilizzabile solo su xarrelli appendice e non su portabici che sono considerati carichi sporgenti
@Elvispilati3 ай бұрын
@@maxgiber Comunque se non ho capito male: La carenza di legittimazione attiva si verifica quando una persona che avvia un’azione legale non ha il diritto o la capacità di farlo. In altre parole, l’attore non ha un interesse legittimo che lo autorizza a promuovere l’azione legale. Questo può accadere, ad esempio, se una persona intenta una causa per un debito che non le spetta. Quindi, il TAR non ritiene, chi ha presentato il ricorso,(produttori di portabici) non siano attori legittimi? trovo molto strana sta cosa, sono i primi diretti interessati. Va a capire
@rolandoferraro42212 ай бұрын
Allora la prima cosa quelli che hai avuto dalla polizia sono solo parole perché non ti hanno messo niente di nero su bianco secondo io ho avuto modo di parlare con uno dei maggiori produttori italiani e per il momento nessuno è adatto ad essere così semplicemente ad essere iscritto a libretto nel frattempo loro ci stanno lavorando terzo quello che sta scritto su questa nuova va legge va un po’ in contraddizione con il codice della strada dove vengono indicate le misure massime della sagoma. Penso che si andrà ad uniformarsi con la ue per esempio i tedeschi hanno una targa uguale a quella della macchia non R come la nostra boh vedremo 😮
@maxgiber2 ай бұрын
Dovrei rispondere che se sono solo parole quelle della polizia stradale lo sono anche quelle riporti del produttore, ma rispetto la tua opinione e concordo che te che dobbiamo aspettare la fine per ragionare meglio.